Statuto dell'Associazione "SdC Network"
Articolo 1
(Denominazione, costituzione e sede)
1. Per iniziativa dei Dipartimenti di
- Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Firenze;
- Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione dell’Università degli Studi del Molise;
- Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Sociali dell’Università degli Studi di Macerata;
- Scienze Politiche e della Comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno;
- Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza – Università di Roma;
- Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo dell’Università degli Studi della Tuscia;
- Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali dell’Università degli Studi di Urbino;
è costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, l’associazione non riconosciuta denominata “SdC Network”.
2. La sede dell’Associazione è stabilita presso il Dipartimento universitario di afferenza del Presidente pro tempore, all’indirizzo comunicato all’atto dell’accettazione della carica.
Articolo 2
(Durata)
1. L’Associazione ha durata illimitata.
2. Essa può essere sciolta in qualsiasi momento con deliberazione dell’Assemblea, ai sensi del presente Statuto.
Articolo 3
(Scopo e finalità)
1. L’Associazione, quale soggetto rappresentativo dei corsi di studio attivi nel panorama nazionale nell’ambito delle Scienze della Comunicazione, persegue le seguenti finalità:
a) promuovere il coordinamento dei corsi di studio attivi in Italia in Scienze della Comunicazione;
b) promuovere iniziative scientifiche, divulgative, didattiche, editoriali e di approfondimento;
c) collaborare con enti e organizzazioni, in Italia e all’estero, che perseguano finalità analoghe;
d) collaborare con istituzioni pubbliche e private per la diffusione e l’innovazione degli studi nelle Scienze della Comunicazione;
e) fornire assistenza e consulenza alle istituzioni legislative, amministrative e internazionali nel settore di riferimento;
f) partecipare a organismi di rappresentanza e tavoli istituzionali.
2. L’Associazione non ha scopo di lucro.
Articolo 4
(Soci)
1. Possono aderire all’Associazione i Dipartimenti o le strutture universitarie che ospitino corsi di studio afferenti alle Scienze della Comunicazione e ne condividano le finalità.
2. I soci si dividono in:
a) soci promotori, ossia quelli che hanno partecipato alla costituzione;
b) soci ordinari, ossia quelli ammessi successivamente.
Articolo 5
(Ammissione dei soci)
1. L’ammissione avviene su domanda scritta della struttura universitaria interessata.
2. La Giunta delibera in merito con decisione motivata.
3. L’eventuale rigetto deve essere motivato.
Articolo 6
(Diritti e doveri dei soci)
1. Ciascun socio ha diritto:
- a partecipare alla vita associativa;
- a partecipare all’Assemblea tramite propri delegati;
- ad accedere alle cariche associative;
- a prendere visione degli atti dell’Associazione.
2. Ciascun socio ha diritto:
- al rispetto dello Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;
- alla collaborazione per il perseguimento delle finalità associative;
- alla comunicazione periodica dell’elenco dei corsi di studio afferenti.
3. Il recesso è ammesso mediante comunicazione scritta alla Giunta.
Articolo 7
(Organi dell'Associazione)
1. Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea generale;
b) la Giunta;
c) il Presidente.
Articolo 8
(Assemblea generale)
1. L’Assemblea è composta dai soci in regola con gli obblighi statutari.
2. Ciascun Dipartimento o struttura associata designa due delegati, scelti tra professori di prima o seconda fascia incardinati in corsi di studio afferenti alle Scienze della Comunicazione.
3. Ciascun delegato dispone di un voto. Ogni Dipartimento dispone pertanto di due voti complessivi.
4. L’Assemblea è convocata mediante comunicazione inviata almeno 30 giorni prima della data fissata.
5. L’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza dei voti espressi, salvo diversa previsione statutaria.
6. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei voti complessivi degli associati.
Articolo 9
(Giunta)
1. La Giunta è composta da:
- cinque membri eletti dall’Assemblea;
- per il primo quadriennio a far data dall’approvazione del presente Statuto, due ulteriori membri vengono designati dai membri fondatori, al fine di garantire continuità e coerenza con l’attività scientifica svolta nei primi cinque anni di vita dell’Associazione.
2. La Giunta, nella prima riunione, elegge al proprio interno il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario Generale.
3. La Giunta è investita dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria.
4. Le cariche sono gratuite.
Articolo 10
(Presidente)
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione.
2. Convoca e presiede la Giunta e l’Assemblea.
Articolo 11
(Patrimonio)
1. Il patrimonio è costituito da:
- contributi, erogazioni, donazioni e lasciti;
- ogni altra entrata lecita.
2. Per le obbligazioni sociali risponde il fondo comune ai sensi dell’art. 38 c.c.
Articolo 12
(Scioglimento)
1. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto a istituzioni universitarie o enti con finalità analoghe.
Articolo 13
(Modifiche statutarie)
1. Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte dalla Giunta o da almeno un terzo dei soci.
2. Le proposte di modifica saranno sottoposte all’approvazione dell’Assemblea convocata con specifico ordine del giorno.
Articolo 14
(Norme finali)
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.
